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8 giugno 2020
Datori di lavoro: attenzione al motivo del licenziamento!
Se un dipendente rifiuta di accettare un cambiamento del suo contratto di lavoro proposto dal suo datore di lavoro per un motivo non legato alla sua persona, il licenziamento costituisce un licenziamento per motivi economici. (A propos de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mai 2020, n° 18-19.605) Con l'obiettivo di rafforzare la coesione del team e ottimizzare i costi operativi, un'azienda ha deciso di riorganizzare la propria attività commerciale per settore di attività anziché per settore geografico. Ha quindi proposto a un modifica del contratto di lavoroSi tratta della sua funzione e della sua remunerazione. Quest'ultimo ha rifiutato. Il datore di lavoro ha quindi licenziato la dipendente per motivi personali, che lei ha contestato sostenendo che il motivo della risoluzione del suo contratto di lavoro non era personale. Nella lettera di licenziamento, la società ha indicato che non aveva difficoltà di liquidità e che si trattava semplicemente di mantenere la propria competitività. Il motivo del licenziamento, inerente alla dipendente stessa, non era quindi valido. La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che il licenziamento, che non poteva essere considerato per motivi personali, non poteva essere considerato anche come parte di una procedura di licenziamento economico. Infatti, il datore di lavoro non ha giustificato le difficoltà economiche o la volontà di salvaguardare la competitività dell'azienda. La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che il licenziamento era privo di una causa reale o grave: "In tal modo, pur essendo chiaro dalle sue conclusioni che il motivo del cambiamento del contratto di lavoro rifiutato dal dipendente era la volontà del datore di lavoro di riorganizzare l'attività commerciale dell'azienda, e che non era stato asserito che tale riorganizzazione fosse il risultato di difficoltà economiche o di cambiamenti tecnologici o che fosse essenziale per salvaguardare la competitività dell'azienda, cosicché il licenziamento era privo di una causa reale e grave, la Corte d'appello ha violato l'articolo L. 1233-3 del Codice del lavoro, nella versione precedente alla legge 2016-1088 dell'8 agosto 2016".Il Cécile ZAKINE può aiutarvi per tutte le vostre domande quando lascerete il contenimento!
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