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26 novembre 2020

INAPTItude e consultazione del comitato economico e sociale

 In tre sentenze, la Camera Sociale della Corte di Cassazione ha chiarito la sanzione imposta al datore di lavoro in caso di mancata consultazione del Comitato Economico e Sociale quando la dichiarazione di inidoneità del lavoratore è di origine non professionale.

Gli obblighi del datore di lavoro in caso di inidoneità del dipendente

Dal 1° gennaioer A partire dal 1° gennaio 2017, il parere dei rappresentanti del personale è richiesto se l'inabilità riscontrata è di origine professionale o non professionale, mentre in precedenza l'obbligo di consultare i rappresentanti del personale esisteva solo per le inabilità derivanti da una malattia professionale o da un incidente.

Il datore di lavoro deve allora chiedere il parere del comitato economico e sociale. Non c'è un requisito formale per ottenere il parere dei rappresentanti del personale, e il datore di lavoro può anche convocare i suddetti rappresentanti via e-mail (Cass. soc., 23 maggio 2017, no 15-24.713). 

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'opinione dei rappresentanti del personale è solo indicativa.

Ad esempio, anche se i membri del Comitato era favorevole al licenziamento del dipendente. dipendente interessato, ciò non esimeva il datore di lavoro dal cercare un nuovo posto di lavoro (Cass. soc., 6 maggio 2015, no 13-25.727).

La sanzione per la mancata consultazione del datore di lavoro è specificata solo nel contesto dell'inidoneità professionale

La legge dell'8 agosto 2016 (n. 2016-1088) sul lavoro, la modernizzazione del dialogo sociale e la garanzia delle carriere professionali ha unificato le procedure applicabili ai licenziamenti a seguito di inidoneità professionale e non professionale.

Prima dell'entrata in vigore della legge dell'8 agosto 2016 (n. 2016-1088), la consultazione dei rappresentanti del personale riguardava solo i casi di inidoneità al lavoro.

La mancanza di consultazione ha fatto sì che il licenziamento sia stato considerato nullo.  

Le tre sentenze pronunciate dalla Camera Sociale della Corte di Cassazione il 30 settembre 2020 (n. 19-16.488, n. 19-13.122 FS-PB e n. 19-11.974 FS-PBI) fanno ulteriore luce sulla sanzione imposta al datore di lavoro in caso di mancata consultazione del Comitato Economico e Sociale in caso di licenziamento per inattitudine non professionale

Licenziamento per inidoneità non professionale e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

Fino ad oggi, la Camera Sociale della Corte di Cassazione non si era ancora pronunciata espressamente sulla sanzione applicabile in caso di mancato rispetto della procedura di consultazione del Comitato Economico e Sociale quando l'inidoneità è di origine non professionale.

Queste tre sentenze forniscono ulteriori chiarimenti.

Così, i giudici hanno precisato, con le sentenze registrate con il numero di ricorso 19-16.488 e 19-13.122, che "il dipendente essendo stato dichiarato inabile al lavoro dopo un periodo di sospensione del contratto di lavoro a seguito di un infortunio sul lavoro, era responsabilità del datore di lavoro consultare i rappresentanti del personale sulle possibilità di ricollocamento prima di avviare la procedura di licenziamento.

La Corte ha poi rafforzato le prerogative dei rappresentanti del personale affermando che la loro consultazione costituisce una formalità sostanziale anche quando l'inidoneità ha un'origine non professionale, al punto che questo parere deve essere ottenuto anche in assenza di identificazione di posizioni di riclassificazione disponibili.

I giudici hanno anche considerato che la consultazione dei rappresentanti del personale non era soggetta ad alcun formalismo e poteva anche essere effettuata per conferenza telefonica (19-13.122).

Infine, nell'ultima sentenza del ricorso n. 19-11.974, la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza dei giudici di primo grado che, facendo un'interpretazione rigorosa degli articoli L. 1226-2 e L. 1226-2-1 del codice del lavoro, non puniva il datore di lavoro che aveva mancato al suo obbligo di consultare i rappresentanti del personale sulla riclassificazione di un dipendente inabile, per il solo fatto che l'inidoneità aveva un'origine non professionale. In altre parole, il licenziamento non era stato riqualificato come un licenziamento senza causa reale e grave.

Ribaltando la decisione della Corte d'appello, la divisione sociale della Corte di cassazione ha deciso di sanzionare il datore di lavoro per queste mancanze legate alla mancata consultazione dei rappresentanti del personale nell'ambito di un licenziamento in seguito a un'inabilità non professionale e un'inabilità di origine professionale.

In questo contesto, ha considerato che "l'inosservanza delle disposizioni relative alla riclassificazione di un dipendente dichiarato inabile a seguito di un incidente o di una malattia non professionale, compresa la disposizione che impone al datore di lavoro di consultare i rappresentanti del personale, priva il licenziamento di una motivazione reale e seria.

Di conseguenza, si applicano due tipi di sanzioni: o la riqualificazione del licenziamento come nullo se l'inattitudine è di origine professionale, o la riqualificazione come un licenziamento senza causa reale e grave se l'inattitudine è di origine non professionale.

 

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