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Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea deve rispettare i dati personali
In una decisione del 1° ottobre 2019 (GUUE L 261/97, 14 ottobre 2019), La Corte di giustizia dell'Unione europea sta istituendo un meccanismo di controllo interno per il trattamento dei dati personali nel contesto delle funzioni giudiziarie della Corte.
Nel corso del loro lavoro, le istituzioni europee devono trattare i dati personali dei cittadini con cui interagiscono.
È in questo contesto che, essendo destinatari di informazioni personali, era necessario che il regolamento si applicasse anche al trattamento dei dati personali nel contesto della missione giudiziaria dell'UE.
Di conseguenza, il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE prevede l'adeguamento delle norme applicabili alle istituzioni europee al RGPD.
Per rendere effettiva questa protezione, la Corte di giustizia ha deciso di istituire una procedura in due fasi mediante un regolamento di procedura (Regolamento di procedura, 1° ottobre 2019 che stabilisce le norme interne relative alla limitazione di taluni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'esercizio delle funzioni non giurisdizionali della Corte di giustizia dell'Unione europea):
In una seconda fase, la decisione sarà oggetto di appello al Comitato.
Il comitato è composto da un presidente e da due membri scelti tra i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e nominati dalla Corte su proposta del suo presidente; il comitato è assistito dal consigliere giuridico per gli affari amministrativi della Corte e si riunisce su convocazione del presidente.
Il ricorrente avrà due mesi di tempo per presentare un reclamo, a partire dalla notifica della decisione o dalla data in cui la persona ne è venuta a conoscenza.
Una volta che la denuncia è stata considerata ammissibile, il Comitato può decidere di ascoltare qualsiasi persona la cui testimonianza ritenga utile.
Egli ha anche il potere di annullare, riformare o conformare la decisione in questione, e ne informa il ricorrente entro quattro mesi dalla presentazione del reclamo.
Infine, la presentazione di un ricorso giudiziario contro questa decisione metterà fine alla competenza del Comitato.