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Il dovere di lealtà che deriva dal contratto di lavoro tra un datore di lavoro e un dipendente si applica anche tra dipendenti!

Sulla decisione del Consiglio di Stato del 10 luglio 2019 (n°408644) Un lavoratore protetto, cioè un rappresentante della persona, ha abusato degli strumenti informatici messi a sua disposizione dal datore di lavoro con lo scopo di entrare nell'e-mail professionale di un altro dipendente, senza il consenso del dipendente. Tale intrusione fraudolenta è stata giudicata dal Consiglio di Stato costituente una violazione dell'obbligo di fedeltà derivante dal contratto di lavoro, anche se avvenuta al di fuori dell'orario di lavoro e il dipendente non era presente sul posto di lavoro al momento dell'incidente. È stato licenziato per cattiva condotta dopo che il datore di lavoro ha ottenuto l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro in virtù del suo status di lavoratore protetto. Il dipendente tutelato licenziato ha quindi impugnato tale provvedimento amministrativo, da qui la competenza del Consiglio di Stato (giurisdizione amministrativa) e non della Sezione Sociale della Corte di Cassazione.
Il Consiglio di Stato ha stabilito quanto segue: Il Consiglio di Stato ha stabilito che "un'azione del dipendente al di fuori dell'esecuzione del suo contratto di lavoro non può giustificare un licenziamento per cattiva condotta, a meno che non rifletta una violazione da parte dell'interessato di un obbligo derivante da tale contratto". Il dipendente aveva commesso un atto sleale nell'esecuzione del suo contratto di lavoro ed era venuto meno ai suoi obblighi professionali derivanti da questo atto giuridico. Non è la prima volta che l'Alta Corte amministrativa ha sanzionato un dipendente protetto per slealtà. In una decisione del 27 marzo 2015, il Conseil d'Etat ha convalidato un licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà dovuto all'utilizzo da parte di un dipendente protetto delle sue ore di delega per svolgere un'altra attività professionale (CE, 27 marzo 2015, n. 371174, JSL, 13 maggio 2015, n. 387-7). Il dovere di lealtà si estende quindi oltre le ore effettive lavorate per conto del datore di lavoro.
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